| |
| TESTO INTEGRALE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE |
 |
| |
| ART. 1- La denominazione di origine controllata
"Malvasia di Bosa" e' riservata al vino che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione. |
 |
| ART. 2- Il vino "Malvasia di Bosa"
deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti
dal vitigno: Malvasia di Sardegna. E' consentita per favorire
l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più
del 5% di vitigni diversi purche' le uve da essi provenienti
non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente
disciplinare, e la superficie da essi coperta sia detratta agli
effetti del computo della resa di cui al successivo art.4. |
 |
| ART. 3- Le uve devono essere prodotte nella
zona di produzione appresso indicata che comprende in parte
il territorio dei seguenti comuni : Bosa, Suni, Tinnura, Flussio,
Magomadas, Tresnuraghes, Modolo. Tale zona e' cosi delimitata:
partendo da Bosa Marina (sulla costa occidentale sarda), la
linea di delimitazione segue la strada statale 129 bis fino
al bivio per Suni, indi seguendo la strada di penetrazione agraria,
che conduce alla chiesa di S.Pietro in comune di Bosa, arriva
a quota 23 in località C.Calameda, da cui continuando
in linea retta verso ovest, incrocia i confini tra i comuni
di Bosa e Suni che segue verso sud fino a quota 102; prosegue
quindi lungo il confine tra Modolo e Suni sino ad incrociare
la strada statale 129 bis (km. 81,300).Da questo punto proseguendo
lungo la statale di cui sopra, la linea di delimitazione giunge
all'abitato di Suni e si immette sulla strada statale n. 292,
che segue, in direzione di Oristano fino in prossimità
del km. 35; da detto punto segue la strada che passa per quote
319, 312, 283, 310, fino ad incrociare il confine comunale fra
Flussio e Magomadas, in località campestre Serrainos,
che segue, fino a ponte Mannu. Da qui, discendendo per il rio
Mannu, la linea di delimitazione arriva al mare presso P. Foghe,
e lungo la costa occidentale sarda, verso nord, attraverso Porto
Alabe e Punta Lumenera, giunge a Bosa Marina, punto d'inizio
della delimitazione. |
 |
ART. 4 - Le condizioni ambientali e di coltura
dei vigneti destinati alla produzione del vino "Malvasia
di Bosa" devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche
qualità. Sono pertanto esclusi i terreni male esposti,
non soleggiati, idromorfi e comunque quelli posti ad un altitudine
superiore ai 325m sopra il livello del mare. I sesti di impianto,
le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere
quelle generalmente usati, o comunque atti a non modificare
le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica
di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non
dovrà superare i 96 q.li. Di tale resa le uve destinate
alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare
gli 80 q.li per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno
essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta
dalla vite. La resa massima delle uve in vino non deve essere
superiore al 70%. |
 |
ART. 5 - Le operazioni di vinificazione,
nonche' quelle di preparazione e di invecchiamento del vino
"Malvasia di Bosa", devono essere effettuate nel territorio
delimitato nel precedente ar:. 3. Tuttavia, tenuto conto delle
situazioni tradizionali di produzione, è consentito che
tali operazioni siano effettuate nell'intero territoùo
dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
Nelle operazioni di vinificazione, preparazione ed invecchiamento
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E' vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del
prodotto, mediante concentrazione del mosto o del vino base,
o l'impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta
di alcol di origine viticola, al mosto o al vino naturale di
gradi 14,5.
Il vino "Malvasia di Bosa" non può essere immesso
al consumo se non dopo un periodo minimo di invecchiamento di
almeno 2 anni.
Il periodo di invecchiamento decorre dal primo dicembre dell'anno
della vendemmia. |
 |
ART.6 - Il "Malvasia di Bosa" è
preparato per il consumo nei seguenti tipi: "dolce naturale
secco", "secco", "liquoroso dolce naturale",
"liquoroso secco o liquoroso dry", da indicarsi in
etichetta, che devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
"dolce naturale" e "secco"
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore : intenso delicatissimo;
sapore: dal
dolce al secco, alcolico con retrogusto amarognolo;
gradazione alcolica complessiva minima : "dolce naturale":
gradi 15 di cui effettiva 13 ed un minimo da svolgere di gradi
2; "secco": gradi 15 di cui effettiva 14,5 ed un massimo
da svolgere di gradi 0,5; acidità totale minima 3,5 per
mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille; "liquoroso
dolce naturale" e "liquoroso secco o liquoroso dry":
colore: dal giallo paglierino al dorato; all'odore ed al sapore
una maggiore finezza ed un più spiccato aroma; gradazione
naturale minima: "liquoroso dolce naturale" gradi:
17,5 di cui effettiva 15 ed un minimo da svolgere di gradi 2,5;
"liquoroso dry": gradi 17,5 di cui effettiva 16,5
svolta ed un massimo da svolgere di 1 grado; acidità
totale minima: 3,5 per mille; estratto netto secco minimo: 19
per mille.
E' in facoltà del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste,
con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati di
acidità totale ed estratto netto secco.
|
 |
ART. 7 - Alla denominazione di cui all'art.
1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche
e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata
dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono
le uve da cui è stato ottenuto il vino così qualificato.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Malvasia
di Bosa", può figurare l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile. |
 |
| ART. 8 - Chiunque produce, vende, pone in
vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione
di origine controllata "Malvasia di Bosa", vini che
non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, è punito a norma
dell'art. 28 del DPR 12 luglio 1963, n. 930. |
| |
| A cura di Columbu Rafael |
| |
 |
| |
| |
|