Vinibosa
 
TESTO INTEGRALE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
 
ART. 1- La denominazione di origine controllata "Malvasia di Bosa" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
ART. 2- Il vino "Malvasia di Bosa" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Malvasia di Sardegna. E' consentita per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni diversi purche' le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare, e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art.4.
ART. 3- Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni : Bosa, Suni, Tinnura, Flussio, Magomadas, Tresnuraghes, Modolo. Tale zona e' cosi delimitata: partendo da Bosa Marina (sulla costa occidentale sarda), la linea di delimitazione segue la strada statale 129 bis fino al bivio per Suni, indi seguendo la strada di penetrazione agraria, che conduce alla chiesa di S.Pietro in comune di Bosa, arriva a quota 23 in località C.Calameda, da cui continuando in linea retta verso ovest, incrocia i confini tra i comuni di Bosa e Suni che segue verso sud fino a quota 102; prosegue quindi lungo il confine tra Modolo e Suni sino ad incrociare la strada statale 129 bis (km. 81,300).Da questo punto proseguendo lungo la statale di cui sopra, la linea di delimitazione giunge all'abitato di Suni e si immette sulla strada statale n. 292, che segue, in direzione di Oristano fino in prossimità del km. 35; da detto punto segue la strada che passa per quote 319, 312, 283, 310, fino ad incrociare il confine comunale fra Flussio e Magomadas, in località campestre Serrainos, che segue, fino a ponte Mannu. Da qui, discendendo per il rio Mannu, la linea di delimitazione arriva al mare presso P. Foghe, e lungo la costa occidentale sarda, verso nord, attraverso Porto Alabe e Punta Lumenera, giunge a Bosa Marina, punto d'inizio della delimitazione.
ART. 4 - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Malvasia di Bosa" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche qualità. Sono pertanto esclusi i terreni male esposti, non soleggiati, idromorfi e comunque quelli posti ad un altitudine superiore ai 325m sopra il livello del mare. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelle generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 96 q.li. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare gli 80 q.li per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
ART. 5 - Le operazioni di vinificazione, nonche' quelle di preparazione e di invecchiamento del vino "Malvasia di Bosa", devono essere effettuate nel territorio delimitato nel precedente ar:. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territoùo dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
Nelle operazioni di vinificazione, preparazione ed invecchiamento sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E' vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto, mediante concentrazione del mosto o del vino base, o l'impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcol di origine viticola, al mosto o al vino naturale di gradi 14,5.
Il vino "Malvasia di Bosa" non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo minimo di invecchiamento di almeno 2 anni.
Il periodo di invecchiamento decorre dal primo dicembre dell'anno della vendemmia.
ART.6 - Il "Malvasia di Bosa" è preparato per il consumo nei seguenti tipi: "dolce naturale secco", "secco", "liquoroso dolce naturale", "liquoroso secco o liquoroso dry", da indicarsi in etichetta, che devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

"dolce naturale" e "secco"
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore : intenso delicatissimo;

sapore: dal dolce al secco, alcolico con retrogusto amarognolo;
gradazione alcolica complessiva minima : "dolce naturale": gradi 15 di cui effettiva 13 ed un minimo da svolgere di gradi 2; "secco": gradi 15 di cui effettiva 14,5 ed un massimo da svolgere di gradi 0,5; acidità totale minima 3,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille; "liquoroso dolce naturale" e "liquoroso secco o liquoroso dry": colore: dal giallo paglierino al dorato; all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma; gradazione naturale minima: "liquoroso dolce naturale" gradi: 17,5 di cui effettiva 15 ed un minimo da svolgere di gradi 2,5; "liquoroso dry": gradi 17,5 di cui effettiva 16,5 svolta ed un massimo da svolgere di 1 grado; acidità totale minima: 3,5 per mille; estratto netto secco minimo: 19 per mille.
E' in facoltà del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati di acidità totale ed estratto netto secco.
ART. 7 - Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui è stato ottenuto il vino così qualificato.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Malvasia di Bosa", può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.
ART. 8 - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Malvasia di Bosa", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del DPR 12 luglio 1963, n. 930.
 
A cura di Columbu Rafael